Ipotesi modifica regolamento di servizio: prima quello di disciplina, poi tutele e diritti vanno allargati, non ristretti

regolamento servizio

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Prot. n. 941/FN/20

Al Signor Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
Vice prefetto Maria De Bartolomeis
Ministero dell’interno – Dipartimento della ps
R o m a

Oggetto: ipotesi di revisione del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 recante l’“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
– Osservazioni e parere.

Signor Direttore,
in esito a codesta nota n. 555/RS/01/47/288 del 14 aprile scorso e del successivo sollecito, siamo a ribadire per iscritto i medesimi concetti già espressi nel corso della riunione, cominciando dal fatto che – a nostro avviso – appare del tutto illogico – e quindi sbagliato – procedere ad una revisione del regolamento di servizio disgiunta da quella, ben più urgente e necessaria, del regolamento di disciplina approvato con d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

D’altro canto si tratterebbe di seguire lo stesso criterio che il Legislatore adottò, dopo aver riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza – appena divenuta civile e ad ordinamento speciale – in cui erano confluiti il personale dei contestualmente disciolti Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo di polizia femminile, nonché quello civile della carriera direttiva di pubblica sicurezza, mentre il questore finalmente diventava Autorità tecnica di pubblica sicurezza.

Proprio come dovrebbe essere ora, l’obiettivo era allargare tutele e diritti dei Servitori dello Stato e, per questo, si procedette innanzitutto alla – sia pur limitata – sindacalizzazione e, con un atto avente forza di legge – in attuazione della delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 70 della 121 – all’approvazione del regolamento di disciplina e poi – solo in un secondo momento – all’approvazione di quello di servizio, con provvedimento di rango inferiore.

Come noto quest’ultimo – infatti – seguendo un ben preciso disegno logico giuridico, è stato anch’esso formalmente emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ma non ha forza di legge perché non c’è stato un passaggio parlamentare, ma solo una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, come disposto dall’art. 111 della richiamata Legge di riforma.

Per poter formulare un adeguato parere dovremo quindi disporre di un articolato, non di semplici slides, sulle quali comunque di seguito anticipiamo le nostre osservazioni di merito, che muovono da un dato di fatto basilare ed incontrovertibile: negli ormai quasi 40 anni seguiti alla nostra riforma si sono susseguiti numerosi interventi che hanno ampliato i diritti dei lavoratori di tutte le altre componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Tali interventi sono stati tanto incisivi da far sì che, su questo terreno, tutte le componenti civili abbiano di gran lunga superato la Polizia di Stato, che ormai sul piano dei principi è stata raggiunta anche dalle componenti militari, che però continuano ad avere enormi vantaggi su tutto ciò che riguarda aspetti come alloggi, trattamento di fine servizio e di quiescenza: per noi la cosa più urgente è quindi colmare subito tutti i gap che ancora ci separano dagli uni e dagli altri.

Nelle pagine seguenti esamineremo quindi nel merito le slides che ci sono pervenute, per poi esprimere un preliminare parere che, per forza di cose, è cristallizzato allo stato degli atti.

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In conclusione, dopo la premessa relativa all’indispensabile coordinamento tra regolamento di disciplina e regolamento di servizio, da rinnovare tassativamente in questo ordine ovvero contemporaneamente, si rileva altresì come nelle slides inviateci non si rinvenga alcun cenno a reali progressi ma, anzi, siano presenti svariati e preoccupanti segnali involutivi e quindi, allo stato, il nostro parere non può essere che assolutamente negativo.

Roma, 26 giugno 2020