CuraItalia, prima circolare attuativa del Capo della Polizia: le nostre risposte alla più frequenti domande dei poliziotti

cura italia circolare  x

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La circolare del Capo della polizia diramata ieri sera fornisce le prime disposizioni attuative del decreto CuraItalia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) trattando, nell’ordine, i seguenti istituti:

 

Congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio
(art. 87, co. 6)

Chi può fruirne?
Fino al 30 aprile 2020 può fruirne chi non può espletare il lavoro in modalità “agile”

Chi individua i fruitori?
I medici della Polizia di Stato in raccordo con i dirigenti anche su loro segnalazione

Sulla base di quali motivi li individua?
Anche a soli fini precauzionali valutano il livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente:

  • abbia già eventualmente subito o stia subendo
  • possa subire in futuro
  • possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto impiego attuale o futuro

Si può fare domanda per fruirne?
La circolare non la prevede, ma chi ritenga di avere particolari motivi di rischio può segnalarli

Chi ne dispone la fruizione?
I responsabili degli uffici di livello dirigenziale, sulla base del parere espresso dai medici della Polizia di Stato e nel rispetto della riservatezza nel quadro dell’emergenza epidemiologica

Quanto dura?
Fino a due settimane lavorative, eventualmente rinnovabili o ripetibili a distanza di tempo

Qual è il trattamento?
I periodi trascorsi in congedo straordinario per dispensa dal servizio sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, con la sola eccezione dell’eventuale diritto alla fruizione del pasto gratuito e non incidono sui 45 giorni congedo straordinario ordinariamente spettante

 

Congedo straordinario speciale per quarantena, sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria
(art. 87, co. 7)

Chi può fruirne?
Fino al 30 aprile 2020 può fruirne chi è stato in precedenza collocato, si trova al momento o sarà in futuro collocato in quarantena, sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria

Si deve fare domanda per fruirne?
La circolare non lo specifica, ma è ragionevole supporre che verrà disposto d’ufficio

Qual è il trattamento?
I periodi trascorsi in congedo straordinario per quarantena, sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato con la sola eccezione dell’eventuale diritto alla fruizione del pasto gratuito e non incidono sui 45 giorni congedo straordinario ordinariamente spettante

 

Incremento di 12 giornate di permesso retribuito da fruire entro il 30 aprile in aggiunta a quelli mensili previsi dalla legge 104
(art. 24)

Chi può fruirne?
Fino al 30 aprile può fruirne chi è già autorizzato a fruire dei permessi mensili legge 104 

Come possono essere fruite le 12 giornate?
Tutte insieme o frazionate, purché nell’ambito dei mesi di marzo e/o aprile, ad esempio:

  • tutte a marzo;
  • tutte ad aprile;
  • in parte a marzo e in parte ad aprile (sempre ad esempio: 2 a marzo e 10 ad aprile, o 7 a marzo e 5 ad aprile, oppure 4 a marzo e 8 ad aprile, ovvero 6 a marzo e 6 ad aprile, ecc.).

Possono essere fruite anche insieme alle 3 giornate di permesso legge 104?
Si, fermo restando che le 3 giornate di permesso legge 104 continuano a dover essere fruite nell’ambito del mese di riferimento, per cui si potrà fruire fino ad un massimo di 15 giornate di permesso cumulative nell’ambito dello stesso mese

Se si assistono due disabili le giornate aggiuntive raddoppiano?
Si, i permessi aggiuntivi raddoppiano come quelli previsti dalla legge 104

Qual è il trattamento?
Il trattamento è in tutto e per tutto identico a quello degli ordinari permessi legge 104


Diritto a svolgere “lavoro agile” per chi è o assiste disabili gravi
(art. 39)

Fino al 30 aprile chi è disabile o assiste disabili gravi (art. 3, co. 3, legge 104/1992) ha diritto a lavorare in modalità agile, compatibilmente con le caratteristiche del servizio prestato

 

Congedo straordinario per chi ha disabilità grave o è immunodepresso
(art. 26, co. 2)

A chi è destinato?
È destinato, fino al 30 aprile 2020, a chi è affetto da disabilità grave o in possesso di certificazione medico-legale che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Si deve fare domanda per fruirne?
Premesso che l’istituto si riferisce ai periodi di assenza dal servizio disposti dalle competenti autorità sanitarie ed è equiparato al ricovero ospedaliero, la circolare non specifica se dovrà essere prodotta istanza, ma è ragionevole supporre che verrà disposto d’ufficio

Qual è il trattamento?
I periodi trascorsi in congedo straordinario per disabilità grave o rischio da immunodepressione in relazione ad assenze dal servizio disposte dalle competenti autorità sanitarie sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, con la sola eccezione dell’eventuale diritto alla fruizione del pasto gratuito e non incidono sui 45 giorni congedo straordinario ordinariamente spettante

 

15 giorni di specifico congedo per i genitori
(art. 24, co. 1, con rinvio all’art. 22)

Chi può fruirne?
A partire dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività delle scuole hanno diritto a fruire dei 15 giorni di specifico congedo i genitori di figli fino a 16 anni di età o disabili gravi

A quali condizioni?

  • figli di età non superiore ai 12 anni: indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
  • figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
  • figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: nessuna indennità e privi di contribuzione

Quali sono i genitori esclusi da questo specifico congedo?
Sono esclusi i nuclei familiari in cui l’altro genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore

Ne possono fruire entrambi i genitori?
Si, ma non contemporaneamente tra loro e comunque nel limite complessivo di 15 giorni

Sono inclusi i genitori affidatari?
Si

Si possono convertire i periodi di congedo parentale fruiti nello specifico congedo per genitori?
Si possono convertire, a domanda, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 5 marzo 2020 nello specifico congedo per genitori, con il trattamento previsto dai singoli casi e che periodi di congedo parentale convertiti non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale 

Si possono convertire i giorni di congedo straordinario per gravi motivi già fruiti in specifico congedo per i genitori?
La norma prevede la conversione in specifico congedo per i genitori solo del congedo parentale e non anche del congedo straordinario per gravi motivi già concesso e fruito, per cui ogni eventuale richiesta di produrre domanda in tal senso non ha alcun supporto normativo e non va accolta

Sono previste alternative?
Si: nei primi sei anni di vita del bambino è possibile avvalersi, nel limite massimo di 45 giorni, del congedo previsto dall’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 oppure del bonus baby-sitter

 

Bonus baby-sitter
(art. 24, co. 3)

Chi può fruirne?
A partire dal 17 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività delle scuole i genitori che hanno diritto allo specifico congedo per genitori possono optare bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Come si ottiene il bonus baby-sitter?
A richiesta dell’interessato viene erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale di lavoratori come colf, badanti e appunto baby-sitter.

 

Premio di 100 euro netti ai lavoratori dipendenti
(art. 63)

 A chi spetta?
In generale ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo”, ma la circolare rinvia ad ulteriori disposizioni da diramare dopo aver consultato gli altri ministeri interessati.

Chi lo eroga e quando?
Lo erogherà direttamente NoiPA appena possibile

 

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia
(art. 74)

Sono immediatamente efficaci?
Si, gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari ed altre prestazioni legate all’emergenza Covid-19, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali come mascherine, guanti, ecc. ed equipaggiamento operativo sono autorizzati da subito, ma la circolare rinvia ad ulteriori disposizioni da diramare dopo aver consultato gli altri ministeri interessati

 

Sospensione dei concorsi per 60 giorni
(art. 87, co. 5)

Si applica a tutte le fasi di tutti i concorsi?
No, la sospensione non si applica nei casi in cui:

  • la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica
  • risulti già ultimata la valutazione dei candidati

 

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile
(art. 103)

Va applicata sempre e a tutti i procedimenti amministrativi?
No, sono esclusi quelli relativi all’erogazione degli stipendi e altri emolumenti (comma 4) e, in ogni caso, le amministrazioni devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati

Va applicata ai procedimenti disciplinari?
Si: i termini dei procedimenti disciplinari pendenti al 23 febbraio 2020, o iniziati dopo quella data, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (comma 5)

 

Richiamo alla puntuale applicazione di disposizioni precedenti

 In conclusione il Capo della Polizia richiama l’attenzione sulla necessità di:

  • applicare le disposizioni già impartite per applicare la logica dell’alternanza e contenere le presenze nell’ambito del medesimo ufficio riferimento all’utilizzo di ferie pregresse, congedi e meccanismi di rotazione, oggi espressamente richiamati dal decreto-legge
  • istruire tutto il Personale, a prescindere dalla modalità di espletamento del servizio, sulle prescrizioni volte a contenere la diffusione del contagio, con particolare riguardo alle misure di salvaguardia della salute pubblica e della propria, sui canali di assistenza garantita dalla Direzione centrale di sanità e sulle conseguenze penali e disciplinari di eventuali violazioni


Roma, 20 marzo 2020

 

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