CuraItalia pubblicato in Gazzetta Ufficiale in notturna: scarica tutte le principali misure di diretto interesse per le Divise

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Scarica la Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70 con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Scarica la relazione tecnica relativa al decreto-legge

Scarica le tabelle allegate alla relazione tecnica

Scarica questo riepilogo sommario di tutte le principali misure di diretto interesse delle Divise

 

 Congedo specifico per genitori

Per il periodo di sospensione dell’attività delle scuole (a partire dal 5 marzo scorso) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a fruire, alternativamente con l’altro genitore lavoratore e per un periodo – continuativo o frazionato – comunque non superiore a quindici giorni in totale tra i due, di uno specifico congedo per genitori nei seguenti casi e alle seguenti rispettive condizioni:

  • Figli di età non superiore ai 12 anni: indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
  • Figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
  • Figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: nessuna indennità e privi di contribuzione

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai due genitori lavoratori a partire dal 5 marzo 2020 sono convertiti nello specifico congedo per genitori, con diritto all’indennità nei casi previsti. I periodi convertiti non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Tutte le disposizioni relative al congedo specifico per genitori valgono anche per i genitori affidatari.

 

Bonus baby-sitter

A decorrere dal 17 marzo 2020 chi ha diritto alla fruizione dello specifico congedo può optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 per i sanitari e lavoratori del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il bonus viene erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale di lavoratori come collaboratori domestici, badanti e appunto baby-sitter.

 

Permessi per assistenza disabili 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, per un totale di quindici giornate usufruibili in ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Detti permessi possono cumularsi con lo specifico congedo per genitori.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

 

Lavoro agile

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa: di conseguenza la presenza del personale negli uffici va limitata a quella indispensabile per assicurare esclusivamente le attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche per la gestione dell’emergenza.

 

 Temporanea dispensa dalla presenza in servizio

Qualora non fosse possibile il lavoro agile, il personale delle FFPP e delle FFAA può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli uffici e dei reparti di appartenenza. Questo periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel congedo straordinario ordinariamente spettante.

 

Quarantena e sorveglianza attiva non incidono sul c.s. spettante 

Il personale delle FFPP e FFAA, nei periodi in cui viene collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è collocato in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di questi periodi di assenza dal computo dei giorni di congedo straordinario ordinariamente spettante.

 

Misure per la funzionalità e la protezione delle FFPP e delle FFAA 

In relazione alle esigenze straordinarie determinate dall’emergenza da COVID-19, sono stanziati:

– euro 34.380.936 per gli straordinari e euro 25.557.840 per le altre voci retributive

– euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzinonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.)

– euro 4.000.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo

 

Roma, 17 marzo 2020