Oltre 15.000 poliziotti promossi, ma di fatto retrocessi economicamente da accessorie ed assegno “ad personam”

riassorbibile x

riassorbibile x

 

Sig. Capo della Polizia – Direttore generale della ps
Prefetto Franco Gabrielli
                                                                            R o m a

 

Oggetto:   pesanti penalizzazioni retributive derivanti dall’applicazione dell’assegno «ad personam» riassorbibile di cui all’art. 45, co. 5, d.lgs. 29 maggio 2017, n 95 (cd. “riordino”).
– Necessità di sanare la situazione con i cd. “correttivi al riordino”.

Sig. Capo della Polizia,
come noto la norma in oggetto prevede tra l’altro l’attribuzione, in caso di passaggio a qualifiche – dello stesso o di diverso ruolo – che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio, di un assegno ad personam riassorbibile, senza però specificare, come correttamente avviene invece per l’analoga disposizione contenuta nell’art. 3, co. 6, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (cd. “parametrazione”), che tale “riassorbimento” deve avvenire solo all’atto della successiva promozione alla qualifica superiore.

Si verifica così un effetto perverso ed inaccettabile: oltre 15.000 appartenenti alla Polizia di Stato, promossi o da promuovere con i concorsi previsti dal riordino alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori, si sono visti o si vedranno negare gli aumenti previsti per l’assegno di funzione spettante al ruolo superiore perché, appunto, “riassorbiti” nell’assegno «ad personam» erogato per compensare la differenza tra l’importo dell’indennità pensionabile più alta, percepita nella qualifica rivestita nella qualifica e nel ruolo di provenienza e quella più bassa, spettante nella qualifica iniziale del nuovo ruolo.

In altre parole il personale interessato, pur essendo chiamato a svolgere mansioni o funzioni superiori, prima di percepire un solo centesimo di aumento sul trattamento fisso e continuativo, deve attendere la promozione alla qualifica superiore e, quindi, dai due ai cinque anni in più. Nel frattempo viene e verrà penalizzato anche sulla tariffa oraria degli straordinari, legata al parametro della nuova qualifica e quindi sensibilmente più bassa di quella già in godimento prima della promozione: ciò arreca ad ognuno un danno annuo che può consistere in svariate centinaia di euro.

Ci sono poi i riflessi negativi sulla buonuscita e sulla pensione – che ha natura di retribuzione differita – con la duplice violazione dell’art. 36 della Costituzione, ove si prescrive che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Per questo Le chiediamo di attivarsi affinché, con i cd. “correttivi al riordino” di imminente emanazione, il testo della norma in oggetto venga in via prioritaria modificato, in modo da far recuperare agli interessati i danni ingiusti, subiti e subendi, connessi all’applicazione dell’iniqua norma de qua.      

In attesa di un tempestivo e positivo cenno di riscontro si inviano i più cordiali saluti.

Roma, 7 agosto 2019