Diritto a pasto e buono-pasto: fatti passi avanti, ma ancora diritti negati. Anche per la 4^ bozza il nostro parere è negativo

mensa cracco x

mensa polizia x

 

Al Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Sig. Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
Vice prefetto d.ssa Maria De Bartolomeis
 

Oggetto:   Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.
– Parere negativo alla 4^ bozza e richiesta di convocazione del tavolo istituito nel 2016.

Sig. Direttore,
in riscontro a codesta nota pari oggetto n. 555/RS/01/74/4713 del 12 luglio scorso, in allegato alla quale, «Di seguito alle precorse interlocuzioni, si trasmette, per la finale condivisione, la (quarta in più di tre anni – n.d.r.) bozza di circolare concernente l’oggetto, di prossima emanazione», nel riscontrare che alcune importanti problematiche segnalate non sono state a nostro avviso risolte, siamo costretti ad esprimere nuovamente parere negativo, richiamando le osservazioni già inviate il 12 luglio 2018 alla «terza bozza di circolare» – che si intendono qui integralmente trascritte – ed a chiedere una nuova convocazione del tavolo istituito nel giugno 2016.

Con questo non si intende certo disconoscere i passi avanti compiuti – in accoglimento di nostre richieste – rispetto alla bozza precedente, ma – così come già evidenziato nelle precedenti osservazioni e ribadito nell’ultima riunione – permangono e vanno superate le seguenti criticità:

 

  1. Personale volontariamente accasermato

    L’art. 1, co.1, lett. d), legge 203/1989 sancisce il preciso ed incondizionato diritto al vitto «al personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego»: secondo la norma di rango primario chi fruisce di alloggio collettivo di servizio – indipendentemente dall’esservi obbligato o meno – ha dunque un diritto che prescinde sia dalla “volontarietà” dell’essere accasermato che dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), il che va compiutamente specificato nella circolare. La ratio del diritto si rinviene nell’impossibilità di preparare e consumare pasti presso il proprio domicilio, per cui appare inconcepibile che si escluda dall’applicazione della lettera b) chiunque sia comunque collettivamente alloggiato, così come era chiaramente e pienamente riconosciuto nelle circolari diramate un quarto di secolo fa.

 

  1. Attribuzione del buono pasto in sede disagiata

    Come per la lettera d), anche per la lettera c) è previsto un preciso diritto al vitto per  il «personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale» (le sedi disagiate di cui all’art. 55, d.P.R. 335/1982), anche se qui la norma di rango primario stabilisce che il diritto debba essere erogato con una condizione ed una sola: l’effettivo impiego in servizio, indipendentemente dal turno effettuato. Vanno pertanto eliminati dalla bozza i riferimenti ai turni di servizio antimeridiani e meridiani, vista la spettanza sui quattro quadranti. Se così non fosse si verificherebbero svariati paradossi, tra cui quello del turnista impegnato nel quadrante serale che – se venisse confermato il testo inviato – in sede disagiata si vedrebbe negato il diritto al secondo ordinario mentre, in una sede non disagiata, se lo vedrebbe riconosciuto. Nessun riferimento agli orari ed ai turni deve essere contenuto nella bozza con riferimento alle sedi disagiate di cui alla lettera c), dove il disagio che la norma indennizza è legato solo al prestare servizio in sede disagiata in sé e per sé e non alle condizioni elencate nelle lettere a) e b).

 

  1. Somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico
    L’esperienza maturata negli anni ci parla di innumerevoli pranzi consumati alle 11.00 del mattino – se non prima – e di cene somministrate alle 17.00 ad operatori che devono affrontare servizi particolarmente gravosi. Eppure sono ben note – fin dal 1994 – le fasce orarie 12/15 e 19/21 in cui la consumazione dei pasti deve avvenire: si ritiene pertanto necessario che il richiamo al rispetto di dette fasce debba essere tassativo, non potendo certo limitarsi ad un generico «impegno prioritario» che – per ciò che attiene ai servizi di ordine pubblico – la bozza prescrive invece – specificamente – con riferimento alla somministrazione del pasto in una mensa di servizio. Essendo infatti già prescritto – e con diretto riferimento a quei servizi – un «impegno prioritario» a far consumare il pasto – appunto – presso una mensa di servizio, se il testo restasse quello attuale – nell’applicazione quotidiana della circolare – questa priorità prevarrebbe fatalmente rispetto al generico ed indifferenziato «impegno prioritario» a far rispettare le fasce orarie prescritto per tutte le tipologie di servizio, peraltro senza la per noi necessaria tassatività. Ciò di fatto giustificherebbe il proseguimento delle situazioni paradossali verificatesi fino ad oggi, con l’aggiramento – sistematico in alcune realtà – dei richiami agli orari fisiologici.
    Se ciò si verificasse sarebbe per noi del tutto inaccettabile.In tutte le tipologie di servizio – ed a maggior ragione in ordine pubblico – ci deve essere un “impegno maggiormente prioritario”: il tassativo rispetto delle fasce orarie per la consumazione dei pasti, in considerazione del quale ogni altra priorità deve passare in secondo piano.

 

  1. Diritto al doppio trattamento, completamento dell’orario d’obbligo, turni 13/19 e 19/24
    Viene indicato come presupposto per il diritto al doppio pasto o doppio buono-pasto che il servizio si protragga per nove ore consecutive. Ma un turnista – o chi comunque effettua servizi operativi – impiegato nel turno 13/19 andrà in mensa alle 12.00: come potrà arrivare fino alle 22.00 senza mangiare nulla? Si ritiene quindi che la protrazione che da diritto al doppio pasto debba essere di otto ore, anziché nove. Tutti i casi in cui vi è l’obbligo di completamento dell’orario di servizio settimanale devono altresì dar diritto al pasto nel caso in cui la permanenza in servizio a tal fine si sovrapponga alle fasce orarie a ciò destinate, includendovi pertanto il recupero dei permessi brevi.Va infine specificato che l’effettuazione dei servizi 13/19 e 19/24 dà diritto al secondo ordinario anche se l’interessato non li effettua nell’ambito di una turnazione continuativa.
     

In attesa di un cortese cenno di riscontro e della tempestiva fissazione del nuovo incontro inviamo i nostri più cordiali saluti.

            Roma, 15 luglio 2019