G20 Roma: attestato con nastrino

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Al Sig. Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Prefetto Lamberto Giannini
                             R o m a
e, p.c.:

Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
Vice prefetto Maria De Bartolomeis

                             R o m a

 

Oggetto: proposta attribuzione attestato con nastrino a partecipanti servizi recente G20 Roma.

 

Sig. Capo della Polizia,
come noto i servizi connessi alla celebrazione del G20 di Roma, iniziati da lunedì 25 ottobre scorso e protrattisi fino al 2 novembre successivo, anche in ragione di sopravvenute problematiche di ordine pubblico assolutamente non prevedibili nel momento dell’originaria programmazione, hanno richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti che ha comportato, per la Questura di Roma, le inevitabili difficoltà organizzative connesse al mutato contesto e quindi, per i colleghi impegnati, sensibili disagi per la logistica e la consumazione dei pasti, nonché per gli alloggi degli “aggregati”.

 

Premesse tali oggettivi dati di fatto e in considerazione della grande risonanza internazionale avuta anche dai positivi risultati ottenuti dall’intensissima e capillare opera di prevenzione attuata, Le proponiamo di valutare positivamente – come è nelle sue prerogative – la possibilità di dichiarare formalmente il summit in argomento “Evento di particolare entità” ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno del 10 novembre 2011 e, di conseguenza, di assegnare a tutti i partecipanti ai servizi comunque ad esso connessi l’“attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico” previsto dall’art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

 

Solo per completezza espositiva si soggiunge che, pur essendo il riconoscimento in parola definito dalla norma come “attestato con nastrino di lungo servizio nei servizi di ordine pubblico”, un requisito di durata minima in tale impiego – almeno trenta giorni continuativi – è richiesto solo nell’ipotesi prevista dall’art. 2, mentre non lo è affatto per le ipotesi previste nell’art. 3 ed, appunto, nell’art. 5 e, pertanto, non sembra debba essere considerata circostanza ostativa alla sua concessione la durata relativamente breve dei servizi connessi all’evento in parola.

 

Ben conoscendo la nota sensibilità che ha dimostrato in tutte le circostanze in cui i colleghi si sono resi meritevoli di riconoscimenti per impegno profuso, rischi corsi e disagi affrontati, restiamo in fiduciosa attesa di un positivo cenno di riscontro inviandoLe i più cordiali saluti.

 

Roma, 12 novembre 2021