A partire da quest’anno saranno un po’ meno magre le nostre buonuscite, il cui importo netto, grazie alla parziale detassazione del Tfs dei dipendenti pubblici disposta dall’art. 24 del decreto-legge 4/2019, n. 4 che ha introdotto, tra le altre cose, la cd. “quota cento”, per gli appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico aumenterà mediamente tra i 1.000 ed i 1.400 euro circa.
Questa detassazione si applica però solo ai ratei percepiti con almeno 12 mesi di differimento rispetto al collocamento in quiescenza o, se questo è avvenuto prima, rispetto al 1° gennaio 2019: se il differimento è di 12 mesi l’aliquota di tassazione dell’imponibile si riduce dell’1,5%; se è di 24 mesi si riduce del 3,0%; se è di 36 mesi del 4,5%; se è di 48 mesi del 6,0% e se è di 60 mesi del 7,5%.
Come spiega la circolare Inps 90/2020 questo beneficio non include quindi chi, prima del 1° gennaio 2020, aveva già ricevuto tutti i ratei del trattamento di fine servizio. Sono esclusi altresì i ratei che sono stati o saranno percepiti prima dei 12 mesi dal pensionamento e si applica solo al Tfs, mentre non riguarda le eventuali “altre indennità” come, ad esempio, interessi o rivalutazione monetaria.
La detassazione spetta solo sulla parte del Tfs non eccedente i 50.000 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicherà alle singole rate, ma sempre nell’ambito di quel limite massimo complessivo. Per l’importo che supera il limite dei 50.000 euro si applicano le aliquote Irpef relative all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione o, se più favorevoli, quelle in vigore al 31/12/2006.
Aiuterà a comprendere il meccanismo l’esempio di un’indennità di buonuscita lorda di 83.511,89 euro, che può essere considerata media per un appartenente al nostro Comparto e che, senza l’applicazione della detassazione, corrisponde ad un importo netto di 71.197,66 euro: mediante i passaggi elencati di seguito capiremo quali saranno gli esatti benefici della parziale detassazione.
1. Sottraendo dal lordo esenzioni e riduzioni di legge, si ottiene l’imponibile complessivo di 53.793,20 euro sulla base del quale si calcola l’Irpef, da ridurre poi ai sensi della L. 244/2007
2. La prima rata, il cui diritto matura 12 mesi dopo il pensionamento*, è di 50.000 euro lordi, con un imponibile – cioè l’importo su cui applicare la detassazione – di 27.917,00 euro
3. Applicando l’aliquota media del 23% la trattenuta Irpef senza detassazione, già ridotta ai sensi della L. 244/2007, è pari a 6.355,04 euro e l’importo netto della prima rata è di 43.644,96 euro
4. Grazie alla detassazione dell’1,5% sull’imponibile la trattenuta Irpef sulla prima rata, perché erogata dopo 12 mesi dal pensionamento, diminuirà di 418,76 euro: l’importo netto salirà a 44.063,72 euro
5. La seconda rata, il cui diritto matura 24 mesi dopo il pensionamento*, è di 33.511,89 euro lordi, con un imponibile – su cui applicare la detassazione – di 25.876,20 euro
6. Applicando l’aliquota media del 23% la trattenuta Irpef senza detassazione, già ridotta ai sensi della L. 244/2007, è pari a 959,19 euro e l’importo netto della seconda rata è di 27.552,70 euro
7. Grazie alla detassazione del 3,0% sull’imponibile la trattenuta Irpef sulla seconda rata, perché erogata dopo 12 mesi dal pensionamento, diminuirà di 776,28 euro: l’importo netto salirà a 28.328,98 euro
8. L’importo complessivo netto, che senza detassazione è di 71.197,66 euro, grazie a questa misura diventerà quindi di 72.392,70 euro, con un incremento totale netto di 1.195,04 euro
* La normativa prevede termini temporali ridotti per chi ha maturato specifici requisiti di anzianità tra il 2011 e il 2014
Roma, 3 agosto 2020
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