Addebiti maggio dovuti, ma si può fare di meglio vigilando maggiormente sulle decorrenze e preavvisando gli interessati

addebiti maggio  x

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Ci sono pervenute segnalazioni di numerosi appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che, nel cedolino stipendiale NoiPA del corrente mese di maggio, hanno trovato una brutta sorpresa: un conguaglio a debito per cambio qualifica – riferito ad annualità precedenti (sigla AP) – per importi significativi.

Come sempre ci siamo attivati immediatamente per accertare a cosa fossero dovuti gli addebiti e se questi fossero effettivamente giustificati, apprendendo così che da ottobre 2017 agli interessati era stato attribuito il parametro del sovrintendente capo con più di 4 anni nella qualifica.

Questa nuova posizione parametrale è stata introdotta dal riordino che quindi, nella fase transitoria – per coerenza con le modifiche disposte a regime – ha anche debitamente previsto anticipazioni e/o tempi di riduzione nella permanenza in qualifiche e/o posizioni retributive.

Dall’entrata in vigore del riordino – ad esempio – la promozione ad assistente capo si consegue dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di assistente, anziché dopo i 5 di prima, mentre le promozioni a sov.te e a sov.te capo si ottengono dopo 5 anni nelle qualifiche sottostanti, anziché i precedenti 7.

In tale contesto la tabella C prevista dall’art. 44, co. 25 del riordino prevede tra l’altro che:

  • un vice sov.te con 6 anni nella qualifica, inquadrato subito nella qualifica di sovrintendente, ottenga anche una riduzione di 1 anno per la promozione a sovrintendente capo (4 anni anziché 5), giungendo quindi alla posizione di sovrintendente capo in 10 anni totali nel ruolo;
  • un sovrintendente con 7 anni nella qualifica, confermato nella qualifica di sovrintendente, ottenga una riduzione di 2 anni per la promozione a sovrintendente capo (3 anni anziché 5), giungendo quindi anch’egli alla posizione di sovrintendente capo in 10 anni totali nel ruolo;
  • un sov. capo con 3, 2, 1, 0 anni nella qualifica ottenga una riduzione di rispettivamente 1, 2, 3 o 4 anni della permanenza nella qualifica, in modo da ottenere in 14 anni totali nel ruolo l’attribuzione della posizione parametrale di sov. capo con più di 4 anni nella qualifica;
  • un sov. capo con 7, 6, 5, 4, anni nella qualifica ottenga una riduzione di rispettivamente 1, 2, 3 o 4 anni della permanenza nella posizione di sov. capo con più di 4 anni nella qualifica per ottenere l’attribuzione della denominazione “coordinatore” in 18 anni totali nel ruolo.

Ad esempio un appartenente al ruolo dei sov.ti che vi abbia avuto accesso con riferimento alle vacanze dell’annualità 2004, quindi con decorrenza 1/1/2005, avrà diritto alla posizione di sov. capo +4 dopo 14 anni totalidalla data di immissione nel ruolo, cioèa partire dall’1/1/2019.

In molti casi la posizione di sov. capo +4 è stata erroneamente attribuita con decorrenza 1/10/2017 anche a chi – per anzianità – non ne aveva ancora diritto e ciò ha oggi obbligato l’Amministrazione a recuperare gli importi accreditati in eccedenza rispetto alle spettanze, così come impone la Legge.

Abbiamo nuovamente sollecitato l’Amministrazione sia a vigilare maggiormente sulle decorrenze attribuite da NoiPA, al fine di evitare il ripetersi di simili errori che determinano forti disagi in chi con il magro stipendio ci deve arrivare a fatica alla fine di ogni mese ma, anche, ad informare tempestivamente le organizzazioni sindacali e gli interessati i quali, se avvertiti con congruo preavviso di eventuali imminenti addebiti, possono almeno organizzarsi per gestirsi il problema.

Roma, 24 maggio 2019

Riordino Tab. C (art. , co. )

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