Circolare contratto: no alla valutazione dirigenziale ed al recupero delle ore per visite, esami diagnostici e terapie

vidoni by night

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                                   Al   Ministero dell’interno
                                          Dipartimento della pubblica sicurezza
                                          Segreteria del Dipartimento
                                          Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
                                          Vice prefetto d.ssa Maria De Bartolomeis

Oggetto:   bozza circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

  • Osservazioni con richiesta moratoria e riunione tavolo per l’addendum

 

 Signora Direttore,

                                              è per noi impossibile prescindere dall’inusitato modus operandiadottato nel febbraio scorso dalla parte pubblica nelle fasi finali degli incontri destinati al raggiungimento dell’accordo per la sottoscrizione del CCNL del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2016-2018, dopo moltissimi anni dall’ultimo rinnovo ed a distanza di quasi tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale che obbligava a sottoscrivere un nuovo accordo il datore di lavoro Stato.

     Come senz’altro ricorda ci era stato detto che non c’era tempo per la parte normativa, che però sarebbe stata affrontata subito dopo grazie ad un addendume che bisognava sottoscrivere velocemente un contratto di contenuto solo economico per far sì che i miglioramenti giungessero ai colleghi entro il mese successivo: non solo questo non è avvenuto e per certi versi ancora non accade, ma nel rushfinale le modifiche normative sono arrivate e sono negative.

     Riguardo all’aspetto economico non si può non ricordare come l’aumento della tariffa oraria del lavoro straordinario non doveva essere a carico dei poliziotti – che già ricevevano incrementi assai modesti sulle voci stipendiali – anche perché la legge di stabilità aveva stanziato, proprio per le voci accessorie del Comparto, risorse idonee a determinare aumenti significativi non solo sullo straordinario, ma anche su servizi esterni, festivi, notturni e di ordine pubblico.

     Che quelle risorse fossero destinate in prima battuta proprio allo straordinario lo conferma l’art. 1, co. 2, dPCM 21 marzo 2018, recante il Riparto delle risorse di cui all’arti. 1, co. 680, legge 27 dicembre 2017, n. 205 – GU 10 maggio 2018, n. 107 – dove si legge che, siccome con il CCNL de quol’aumento dell’importo orario degli straordinari ce lo siamo pagato da soli, quelle risorse – che invece erano state stanziate apposta – non sono state utilizzate per questa finalità.

     Fermo restando che sul tavolo del Fesi – Fondo efficienza servizi istituzionali troveremo il modo di indennizzare i poliziotti che vedono le loro accessorie ferme dal lontano 2002, la parte pubblica sapeva bene che, visto lo schieramento sindacale che si era configurato fin dall’apertura del tavolo, saremmo stati costretti a firmare quell’accordo per non rischiare di lasciare privi di tutele i colleghi che rappresentiamo sia sui tavoli negoziali che su quelli disciplinari.

     Il testo presentato all’ultimo momento, tuttavia, oltre alle modifiche solo economiche ne ha incluse anche altre a carattere normativo, come l’integrazione all’art. 17, d.P.R. 396/1995 che prevede per noi, come per gli altri pubblici dipendenti la possibilità di fruire di permessi brevi, previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio, nel limite della metà dell’orario di lavoro giornaliero e per non più di 36 ore annue, che dovranno recuperare entro il mese successivo.

     La possibilità di ottenere permessi a recupero senza particolari motivazioni è giustamente sottoposta all’autorizzazione del dirigente, per noi come per gli altri pubblici dipendenti: questi ultimo, però,fruiscono anche di «specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro».

     Per i pubblici dipendenti si è dunque correttamente optato di utilizzare le 18 aggiuntive previste per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnosticicon l’adozione di un nuovo specifico istituto che comprende anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro – e non prevede alcun tipo di autorizzazioneda parte del dirigente: per noi si è invece preferito aumentare di 18 ore i permessi brevi, che si recuperano e sono soggetti ad autorizzazione.

     Questa novella introdotta da un contratto sottoscritto obtorto colloe proposta da una bozza di circolare che non può avere il nostro consenso, determinerebbe quindi un pesante arretramento rispetto alle previsioni contenute nella circolare attualmente vigente – che per queste esigenze fa ricorso al congedo straordinario tout-court– oltre che sperequazioni rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti: trattandosi di una previsione normativain contratto economico, se ne chiede una moratoria per riunire il tavolo per l’addendumnormativoche avrebbe dovuto già essere sottoscritto.

     Di più: sappiamo bene come il nostro lavoro sia sottoposto a continui imprevisti e ricorrenti emergenze: un collega che si reca in ufficio alle 8.00 non può mai sentirsi sicuro di poter effettuare la visita specialistica, l’esame o la terapia prevista per le 10.00 e anche per questo dobbiamo ancora sottolineare come sarebbe stato senza dubbio più semplice per tutti – Amministrazione compresa – far sì che un poliziotto continuasse a fruire del congedo straordinario per far fronte a quelle esigenze.

     In via subordinata, qualora sul punto non si registrasse la convergenza di organizzazioni sindacali sufficienti a rappresentare la maggioranza dei poliziotti, la circolare dovrebbe prevedere che per ottenere i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnosticisia sufficiente la tempestiva presentazione della domanda per la fruizione di un diritto – e non di una concessione – cui pertanto non si può opporre alcun diniego.

     Riguardo alla tempestività si può mutuare il CCNL del pubblico impiego: La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

     Va inoltre specificato che la durata del permesso deve includere anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoroche, sulla base della normativa generale vigente, devono essere oggetto di apposita autocertificazione sottoscritta dal collega interessato, così come va specificato che, nel caso in cui la durata complessiva dell’assenza superi la metà dell’orario di servizio, detta assenza deve– e non semplicemente può– essere imputata al congedo straordinario per gravi motivi.

     Un’attenzione particolare deve essere posta ai casi in cui le caratteristiche invasive di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie determini una temporanea inidoneità al servizio di polizia: in questi casi si deve far ricorso al congedo straordinario per gravi motivi ed in tutti i casi – per ultimo ma non ultimo – devono essere adottate misure idonee a salvaguardare il diritto alla privacydei poliziotti.

     In attesa di un cortese cenno di riscontro e della tempestiva fissazione dell’incontro inviamo i nostri più cordiali saluti.

                 Roma, 25 luglio 2018

                                                                                    La Segreteria nazionale

 

Le osservazioni inviate al Viminale