Pensioni: limiti ordinamento non cambiano, resta ferma condanna per speranza vita

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«Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.  Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013»: il punto 3.1 della recentissima circolare Inps – la n. 62 del 4 aprile scorso – ha destato una comprensibile inquietudine tra i colleghi.

 

L’allarme si ridimensiona se si leggono anche le citate indicazioni del messaggio Inps n. 545/2013«La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori»: l’età anagrafica prescritta era e rimane fissata in 65 anni per i dirigenti generali, 63 anni per i dirigenti superiori e 60 anni per tutte le altre qualifiche, mentre il requisito contributivo è per tutti di 35 anni di servizio utili, compresi quindi gli incrementi figurativi.

 

In pratica per il Comparto sicurezza e difesa l’adeguamento alla speranza di vita continua ad applicarsi, come avviene già dal 2011, a chi chiede di andare in pensione prima di aver raggiunto i 60-63-65 anni di età ed a chi raggiunge quelle età senza aver maturato 30 anni di servizio effettivo. 

 

Per maggiore chiarezza anche il ripetuto messaggio Inps n. 545 del 10 gennaio 2013, confermando quanto già all’epoca affermato dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e finanze, specifica infatti che«il collocamento a riposo d’ufficio … continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio … non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione».

 

Chiarito questo restano ferme la condanna sia dell’innalzamento dei requisiti necessari per andare in pensione che della sua estensione ai lavoratori di un Comparto che rimane l’unico ancora escluso dalla previdenza complementare, a ben 23 anni dalla Legge che la prevede per tutte le categorie, mentre oltretutto si attendono adeguate misure correttive dei coefficienti per il calcolo del nostro montante contributivo, ridotto dai limiti ordinamentali, rivelandosi quelle concordate nel 1997 del tutto inadeguate a garantire una pensione dignitosa a chi andrà in pensione dei prossimi anni.

 

Roma, 7 aprile 2018

 

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