Il Capo della Polizia ha accolto il nostro appello, ecco la circolare sui nuovi diritti dei genitori

giannini

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Come da noi richiesto con nota dell’8 scorso il prefetto Giannini ha diramato la circolare sui nuovi diritti dei lavoratori dipendenti che sono genitori o assistono disabili con tempestività e prima di altre Forze di polizia: un risultato positivo cui speriamo seguiranno a breve novità anche sulla tempestività nelle informazioni sulle spettanze e sui pagamenti per i colleghi in servizio e quelli in quiescenza: avanti così Capo, i Poliziotti La apprezzano moltissimo.

 

Ecco il testo della nostra nota dell’8 agosto scoso

Signor Capo della Polizia,
come noto il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto prossimo, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, ha introdotto alcune importanti novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale che si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato che, tra l’altro, formano l’oggetto del messaggio Inps 4 agosto 2022, n. 3066 che per pronto riferimento si allega.
In premessa riteniamo opportuno riepilogare molto brevemente le principali innovazioni che risultano di immediato e diretto interesse degli appartenenti alla Polizia di Stato:
1. Congedo di paternità obbligatorio: in caso di nascita di un figlio l’obbligo che aveva il padre lavoratore dipendente di astenersi è portato a 10 giorni lavorativi (fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi e si applica anche al padre adottivo o affidatario.
2. Congedo parentale:
– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi);
– al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Si sottolineare infine che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, fin dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, per l’Inps è comunque possibile fruire dei congedi di cui sopra, come modificati dalla novella normativa.
Si ritiene pertanto urgente la tempestiva emanazione, da parte di codesta Amministrazione, di un’apposita circolare esplicativa che consenta agli appartenenti alla Polizia di Stato di conoscere a fondo questi nuovi diritti e di fruirne pienamente a partire appunto dal 13 agosto prossimo.
In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.
Roma, 8 agosto 2022
Il Segretario generale
Vincenzo Chianese

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