Diversamente da quanto sembrava disponesse la circolare Inps 15 novembre 2017, n. 169 i dipendenti pubblici – e quindi anche i poliziotti – non rischiano la prescrizione dei contributi Inps anche nel caso in cui i datori di lavoro pubblici – nel nostro caso il Ministero dell’interno – non abbiano pagato detti contributi all’Istituto o li abbiano pagati in maniera errata.
A chiarirlo è proprio l’Inps con il messaggio pubblicato oggi sul suo web, dove spiega che il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori pubblici che potranno tranquillamente, anche dopo quella data, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa eventualmente dopo aver verificato la propria posizione assicurativa.
La verifica può essere effettuata da ognuno di noi rivolgendosi ad un patronato oppure accedendo direttamente, tramite il PIN rilasciato a richiesta dall’Istituto previdenziale, al proprio estratto conto contributivo. In caso si riscontrassero lacune o incongruenze si può chiedere la variazione RVPA e, per questo tipo di istanza, non è previsto alcun termine perentorio.
L’unica cosa che cambia dopo il 31 dicembre 2018 sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, per i quali l’Inps ha armonizzato il trattamento ai datori di lavoro privati. A partire dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro pubblici, così come accade da sempre per i datori di lavoro privati, potranno continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma dovranno sostenere un onere.
Questo onere sarà posto esclusivamente a carico dei datori di lavoro pubblici e verrà calcolato secondo le indicazioni della richiamata circolare Inps 169/2017, ossia le amministrazioni saranno obbligate a sostenere esse stesse l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.
Roma, 14 agosto 2018